IL RETTORE 

 
  Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, istitutiva  del  Ministero
dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica; 
  Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010; 
  Visto lo Statuto di  Ateneo,  emanato  con  D.R.  n.  4957  del  28
novembre 2011, ed in particolare l'art. 36; 
  Vista la delibera del 15 marzo 2012 con cui il  Senato  accademico,
con il parere favorevole del Consiglio di amministrazione espresso in
pari data, ha approvato le modifiche agli artt. 6, comma 3, lett. f);
6, comma 5, lett. b); 7, comma 1, lett. h) ultimo periodo;  7,  comma
2, lett. d); 10, commi 3, 5, 6 dello Statuto; 
  Vista la nota rettorale del 15 marzo  2012,  prot.  19873,  con  la
quale le predette delibere del Consiglio  di  amministrazione  e  del
Senato accademico sono state trasmesse al Ministero  dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca, per i controlli di competenza; 
  Considerato che il termine, di cui all'art. 6,  comma  9  della  l.
168/1989, e' scaduto in data 14 maggio 2012 e che entro tale  termine
non  e'  pervenuto  alcun  decreto  del   Ministro   dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca contenente rilievi di legittimita' e
di merito; 
  Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'emanazione  del  decreto
di modifica del suindicato Statuto; 
  Tutto cio' premesso; 


				 
                              Decreta: 

 
                               Art. 1 

 
  Il vigente Statuto dell'Universita' degli Studi di Catania  di  cui
in premessa e' modificato come segue: 
    La lett. f) del comma 3 dell'art. 6  (Rettore)  e'  modificata  e
sostituita dalla seguente: 
      "f)  curare  l'osservanza  di  tutte   le   norme   concernenti
l'ordinamento universitario ed esercitare  l'autorita'  disciplinare,
nell'ambito delle competenze previste dalla legge ed  in  particolare
dall'art. 10 della l. 240/2010 e dal D.lgs. 150/2009,  nei  confronti
del personale di ogni categoria e degli studenti;" 
    La lett. b) del comma 5 dell'art. 6  (Rettore)  e'  modificata  e
sostituita dalla seguente: 
       "b) al personale tecnico-amministrativo  con  voto  ponderato,
secondo quanto stabilito dal  regolamento  elettorale  di  Ateneo,  e
cioe' corrispondente al 10% del numero dei docenti aventi diritto  al
voto, con arrotondamento all'unita' superiore;" 
    La lett. h) del  comma  1  dell'art.  7  (Senato  accademico)  e'
modificata e sostituita dalla seguente: 
      "h) con voto espresso dalla maggioranza di almeno due terzi dei
suoi componenti, proporre al corpo  elettorale  di  cui  all'art.  6,
comma 5, una mozione di sfiducia al  rettore,  trascorsi  almeno  due
anni dall'inizio del suo mandato; la mozione di sfiducia  e'  accolta
laddove sia approvata con il  voto  della  maggioranza  assoluta  del
corpo elettorale;" 
    Le lett. b) e d) del comma 2 dell'art. 7 (Senato accademico) sono
modificate e sostituite dalle seguenti: 
      "b) dodici rappresentanti dei direttori di dipartimento, eletti
secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo; 
      d) sei rappresentanti degli  studenti,  eletti  secondo  quanto
stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo;" 
    I commi 3, 5 e  6  dell'art.  10  (Nucleo  di  valutazione)  sono
modificati e sostituiti dai seguenti: 
      "3. Il Nucleo di valutazione e' composto,  ai  sensi  della  l.
370/1999, da nove membri, di cui  cinque  esterni  all'Ateneo  e  due
rappresentanti degli studenti eletti  secondo  quanto  stabilito  dal
regolamento elettorale di Ateneo. Il Nucleo elegge il presidente  tra
i suoi componenti. 
      5.  Ad  eccezione  dei  rappresentanti   degli   studenti,   il
presidente e i componenti del Nucleo  di  valutazione  devono  essere
individuati tra soggetti di elevata qualificazione professionale,  il
cui curriculum e' reso pubblico nel sito internet dell'Ateneo. 
      6. I componenti durano in carica quattro anni, ad eccezione dei
rappresentanti degli studenti il cui mandato e' biennale,  e  possono
essere riconfermati una sola volta."